Il Bill of Rights, che indica letteralmente un progetto di legge sui diritti, è il documento di Declaration of Rights in forma di legge, firmato da Guglielmo d’Orange e Maria Stuart nel 1689 e grazie al quale diventano rispettivamente re e regina del Regno Unito.
Principio di separazione dei poteri
La sua importanza consta nel fatto che il sovrano riconosce i limiti del proprio potere, accetta ("We thankfully accept what you have offered us") di condividere la sovranità e anche quello che è il principio di separazione dei poteri (dualismo nell’equilibrio del potere): il re opera in campo esecutivo, mentre il Parlamento in ambito legislativo.
La prima monarchia costituzionale
Il Bill of Rights e la Petition of Rights costituiscono, insieme alla "Magna Charta", il fondamento costituzionale inglese. Con il Bill of Rights si comincia ad affermare un potere monarchico non più assoluto, ma almeno parzialmente controllato dalla volontà del Parlamento. Per questo motivo l’Inghilterra diventa la prima monarchia costituzionale e modello delle forze liberali che ambivano ad una alternativa alla monarchia assoluta che sia più limitata (esempio è la Francia).
Quindi si fa risalire proprio al Bill of Rights il parziale superamento della concezione del principe come "legibus solutus" (sciolto, cioè non vincolato, dalla legge). Il potere del sovrano viene controllato dal Parlamento.
L'atteggiamento del Parlamento
Messo a confronto con la Petition of Rights, presenta delle diversità non indifferenti. Se la Petition of Rights è una petizione in cui avviene da parte del parlamento una preghiera, una richiesta umile, nel Bill of Rights l’atteggiamento è differente. Questa volta il parlamento dichiara i diritti del popolo e le proprie prerogative e mette fine al diritto divino del re e alla "glorious revolution" o "bloodless revolution", perché avvenuta senza spargimenti di sangue se paragonata alla prima.
Testo di legge
Il preambolo iniziale include un elenco delle violazioni e dei soprusi attuati da Giacomo II ai danni delle prerogative del parlamento e dei sudditi.
“Considerato che il precedente re Giacomo II con l’assistenza di diversi cattivi consiglieri, giudici e ministri da lui impiegati, ha tentato di sovvertire e di estirpare la religione Protestante, e le leggi e le libertà di questo reame:
1. assumendo ed esercitando il potere di dispensare da e sospendere le leggi e l’esecuzione delle leggi senza il consenso del Parlamento; [...]
4. esigendo tributi per la Corona e per il suo uso, con pretesa di prerogativa, per un tempo e con modalità diverse da quelle concesse dal Parlamento;
5. levando e tenendo uno stabile esercito all’interno di questo reame in tempo di pace senza il consenso del Parlamento, e facendo acquartierare soldati in
modo contrario alla legge;
6. imponendo che numerose ottime persone protestanti fossero disarmate, mentre nello stesso tempo dei papisti erano e armati e impiegati in modo contrario
alla legge;
7. violando la libertà delle elezioni dei membri chiamati a servire in Parlamento; [...]
11. sono state imposte ammende eccessive e inflitte punizioni illegali e crudeli. [...]”
La parte successiva tratta la situazione di vuoto di potere dopo Giacomo II e l’arrivo di Guglielmo d’Orange.
Successivamente vengono trattate propriamente le leggi con 13 articoli:
“E pertanto i detti Lords Spirituali e Temporali e i Comuni [...] dichiarano:
Il potere legislativo è nelle mani del parlamento (principio di separazione dei poteri) che può offrire al re il consenso per sospendere o dispensare le leggi. (Giacomo II aveva cercato di abrogare il Test Act)
I tribunali speciali sono illegali.
L’imposizione delle tasse è illegale senza previo accordo del parlamento.
I sudditi hanno il diritto di fare petizioni al re.
Il mantenimento di un esercito regio in tempo di pace è illegale se non consentito dal parlamento.
I protestanti hanno il diritto di possedere armi per la difesa.
Le elezioni del parlamento sono libere dall’ingerenza del potere monarchico.
Dentro il parlamento regna la libertà di parola e nessun deputato può essere messo sotto accusa al di fuori dell’assemblea.
Diritti dei sudditi in materia giudiziaria (10, 11, 12)
Principio del limite alle pene e alle ammende che non devono essere eccessive, ma proporzionali ai delitti/reati commessi.
Principio di trasparenza nella formazione delle giurie e dei giurati che scelgono le sorti degli imputati e che devono essere liberi proprietari (indipendenza del giudizio, non soggetti a corruzione, ricatti, manipolazioni).
Le minacce di ammenda prima della condanna sono illegali (presunzione di innocenza).
Il parlamento deve riunirsi frequentemente (tutela dell’assemblea).
Viene sviluppata la teoria liberale di Locke, secondo cui il potere statale nasce per garantire i diritti e renderne effettivo l’esercizio.
L’ultima parte include le disposizioni di successione al trono che interessa gli eredi più diretti (in questo caso Anna Stuart).
Al prossimo articolo!
L(&A)
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